Il Tribunale del Riesame di Terni ha ordinato il dissequestro del centro BetuniQ per via della mancanza dell’elemento soggettivo. Il sequestro era stato messo in atto dalla Guardia di Finanza che contestava il proprietario per aver commesso reato previsto dall’art 4 L 401/89, poiché privo di licenza per il centro scommesse come previsto dall’art 88 TULPS.

Secondo la difesa manca il capo all’indagato del necessario elemento soggettivo doloso, alla luce della giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia di Lussemburgo, poiché la richiesta di autorizzazione era stata respinta sulla base di norme ritenute discriminatorie e adottate in violazione dei principi del Trattato, sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi all’interno del mercato unico europeo.

Inoltre il Tribunale del Riesame ordina di valutare se la concessione mancata non trova fondamento giuridico nel diritto di ogni Stato Membro di controllare preventivamente, i soggetti che sono chiamati a rispondere di svolgere nella propria attività gioco di scommesse con vincite di denaro.

La difesa inoltre, parlava anche dell’assenza del fumus boni iuris con riferimento al reato prospettato per le ragioni inerenti il diniego dell’autorizzazione ex art 88 tulps non fondantesi su questioni di sicurezza.

Il Collegio fa notare anche che il sequestro delle stampanti e dei pc è inutile al fine di stabilire se il reato è stato commesso oppure no. Queste prove servirebbero solo ad affermare che è stata svolta attività di scommesse da parte dell’Uniq Group, attività per altro non contestata nel processo. Alla luce di tutti questi fatti il Collegio dichiara che non ci sono sufficienti elementi che potrebbero supportare il necessario fumus del predetto reato, almeno per l’assenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminata per la quale è stato effettuato il sequestro e iniziato la causa.

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